LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 – “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale.”
Testo aggiornato con le m. e i. introdotte dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16 (in G.U. 10/02/2026, n.33)
Art. 40 – Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
- Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio
illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche
e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì
considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con
materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia
di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati
acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare
dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Nell’allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività
di cui al comma 2.
2. Nei laghi di cui all’allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia
vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la
corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) per l’esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili
come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o
senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione
della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:
a) l’esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;
b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca
sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della
specie, in violazione della normativa vigente;
d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la
corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
e) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.
2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell’ambito di interventi di recupero
e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l’igienicità delle acque
destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre
le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la
salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l’esecuzione di
lavori in alveo.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i
laghi non inseriti nell’allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca
professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al
comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di
fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell’Unione
europea vigenti in materia.
- Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o
uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000
a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì
la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell’esercizio commerciale da
cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la
violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.
- Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si
applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso,
la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.
- Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli
agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli
strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto
e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il
materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d’acqua
qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di
cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei
laghi di cui all’allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei
natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
- Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore
le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell’esercizio commerciale, le
pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione
amministrativa in misura ridotta.
7-bis. All’accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e
regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi
delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
- Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
amministrative, il trasgressore corrisponde all’ente territoriale competente per la gestione delle
acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il
ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque.
Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
- Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini
dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui
all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio regionale competente.
- Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico,
con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato
a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del
Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite
delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di - cui al primo periodo.
- Allegato 1
- GRANDI LAGHI: LAGHI MINORI:
- Lago Maggiore; 1. Lago di Orta;
- Lago di Varese; 2. Lago di Mergozzo;
- Lago di Como e Lecco; 3. Lago di Candia;
- Lago d’Iseo; 4. Lago Grande di Avigliana;
- Lago di Garda; 5. Lago di Viverone;
- Lago Trasimeno; 6. Lago d’Idro;
- Lago di Bolsena; 7. Lago di Annone;
- Lago di Bracciano; 8. Lago di Comabbio;
- Lago di Lugano o Ceresio. 9. Lago di Garlate;
- Lago di Mezzola;
- Lago di Monate;
- Lago di Olginate;
- Lago di Pusiano;
- Lago di Corbara;
- Lago di Vico;
- Lago di Nemi;
- Lago di Fondi;
- Lago del Turano;
- Lago del Salto;
- Bacino di Campotosto;
- Lago Coghinas;
- Lago del Cixerri