Sanzioni in materia di pesca illegale nelle acque interne

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 – “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale.”
Testo aggiornato con le m. e i. introdotte dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16 (in G.U. 10/02/2026, n.33)


Art. 40 – Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

  1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio
    illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche
    e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì
    considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con
    materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia
    di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati
    acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare
    dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
    Nell’allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività
    di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all’allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia
vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la
corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) per l’esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili
come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o
senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione
della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:
a) l’esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;
b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca
sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della
specie, in violazione della normativa vigente;
d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la
corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
e) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell’ambito di interventi di recupero
e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l’igienicità delle acque
destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre
le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la
salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l’esecuzione di
lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i
laghi non inseriti nell’allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca
professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al
comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di
fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell’Unione
europea vigenti in materia.

  1. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o
    uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a),
    b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000
    a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì
    la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell’esercizio commerciale da
    cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la
    violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si
    applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso,
    la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.
  1. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli
    agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli
    strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto
    e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il
    materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d’acqua
    qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di
    cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei
    laghi di cui all’allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei
    natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
  1. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore
    le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell’esercizio commerciale, le
    pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le
    disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione
    amministrativa in misura ridotta.
    7-bis. All’accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi
    o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e
    regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi
    delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
  1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
    amministrative, il trasgressore corrisponde all’ente territoriale competente per la gestione delle
    acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il
    ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque.
    Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
  1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini
    dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui
    all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio regionale competente.
  1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
    province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative
    norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti
    dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.
    11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico,
    con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato
    a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale,
    ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
    alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del
    Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite
    delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di
  2. cui al primo periodo.
  3. Allegato 1
  4. GRANDI LAGHI: LAGHI MINORI:
  5. Lago Maggiore; 1. Lago di Orta;
  6. Lago di Varese; 2. Lago di Mergozzo;
  7. Lago di Como e Lecco; 3. Lago di Candia;
  8. Lago d’Iseo; 4. Lago Grande di Avigliana;
  9. Lago di Garda; 5. Lago di Viverone;
  10. Lago Trasimeno; 6. Lago d’Idro;
  11. Lago di Bolsena; 7. Lago di Annone;
  12. Lago di Bracciano; 8. Lago di Comabbio;
  13. Lago di Lugano o Ceresio. 9. Lago di Garlate;
  14. Lago di Mezzola;
  15. Lago di Monate;
  16. Lago di Olginate;
  17. Lago di Pusiano;
  18. Lago di Corbara;
  19. Lago di Vico;
  20. Lago di Nemi;
  21. Lago di Fondi;
  22. Lago del Turano;
  23. Lago del Salto;
  24. Bacino di Campotosto;
  25. Lago Coghinas;
  26. Lago del Cixerri

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